Art. 21.

      1. L'articolo 78 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 78. (Quantificazione delle sostanze). - 1. Con decreto del Ministro della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinate le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».